Le Carré Bleu

feuille Internationale d'architecture

O.I.A. – Observatoire International de Architetture Progetto «Direttiva Europea sull’architettura e l’ambiente di vita »

premessa
Se l’architettura è d’interesse pubblico, gli Stati membri debbono creare le condizioni affinché si eserciti il diritto dei cittadini alla qualità architettonica.
Si tratta di fare in modo che gli specialisti competenti, architetti e urbanisti, possano adempiere al loro ruolo in maniera soddisfacente nell’interesse di tutti i cittadini.
Queste modalità e garanzie d’esercizio della professione di architetto – il rispetto di regole per l’assegnazione degli incarichi, la definizione dei contratti per la progettazione e la costruzione degli edifici o per gli studi e le sistemazioni urbanistiche – appaiono come condizioni necessarie, anche se non sufficienti, per il miglioramento della qualità dell’ambiente costruito in Europa.
Ogni paese deve legiferare in tal senso, se non ha già una legge sull’architettura, o deve migliorare le leggi eventualmente esistenti nello spirito della direttiva.
La legge deve garantire l’equa concorrenza all’interno di ogni paese e l’eguale diritto alla qualità dell’ambiente costruito per i cittadini dei singoli paesi.

etraduzione del testo originale in francese adottato nell’Assemblea dell’O.I.A.
dell’8 novembre 1997 – tenuta a Parigi, presso l’Istituto Finlandese di Culturare

TITOLO 1 INTERESSE PUBBLICO DELL’ARCHITETTURAE

Art. 1. L’architettura è una espressione particolare della cultura che coinvolge contemporaneamente aspetti estetici, storici, sociali, economici e produttivi.
La qualità della concezione architettonica, l’inserimento nel paesaggio dei nuovi interventi, il rispetto e la valorizzazione del paesaggio naturale e delle qualità urbane, l’utilizzazione totale del patrimonio esistente, la rigenerazione della città rispondono ad un interesse pubblico e rappresentano un diritto di tutti i cittadini.
I pubblici poteri sono responsabili del rispetto dell’interesse pubblico dell’architettura.

Art. 2 L’architettura rientra nel campo di competenza dell’Unione Europea.
Gli Stati membri modificano nel più breve tempo possibile le loro leggi secondo i seguenti principi, determinando delle priorità e, qualora possibile, delle scadenze comuni:
– l’architettura è una prestazione intellettuale (e non un servizio)
– il progetto deve fornire la migliore soluzione alle esigenze committente ed alle intenzioni riportate nel suo programma
– interventi di qualità si ottengono anche favorendo la trasparenza nella selezione degli architetti o l’assegnazione dei progetti come esito di un concorso che esprima un elevato livello di esigenze
– deve essere garantita la consultazione del committente reale, cioè dell’utente dell’edificio
– le amministrazioni pubbliche debbono favorire l’innovazione, il miglioramento della qualità architettonica e la qualificazione professionale organizzando concorsi di progettazione e rendendone pubblici i risultati
– i soggetti privati che ricercano la qualità architettonica attraverso concorsi possono beneficiare di agevolazioni finanziarie o fiscali
– per poter essere alla base del progetto, le richieste del committente all’architetto devono essere esplicite, chiare ed esaustive soprattutto per quel che riguarda gli aspetti funzionali ed economici
– il progetto ha carattere unitario e deve essere sviluppato in tutte le fasi, secondo un processo continuo, dallo stesso professionista o con la sua approvazione; è di pubblico interesse che venga garantita una realizzazione conforme al progetto.

Gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo sostenibile della città e dell’insieme degli spazi destinati alla vita dei cittadini

TITOLO 2 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI PER L’ARCHITETTURA, L’URBANISTICA E L’AMBIENTE

Art. 3 In ciascuno degli Stati membri è costituito un Consiglio Superiore per l’Architettura, l’Urbanistica e l’Ambiente presso il Ministero competente.
Il Consiglio comprende ventuno membri, di cui quattordici debbono essere professionisti che esercitino da almeno vent’anni, eletti dalle istituzioni culturali e dalle associazioni pubbliche di categoria; e sette scelti tra esperti di chiara fama e di diversi settori disciplinari, nominati per decreto dal Ministro.
Il Consiglio esprime pareri sulle leggi che hanno influenza sull’architettura, sulle questioni concernenti la professione e sugli aspetti professionali dell’insegnamento dell’architettura e dell’ingegneria.
Il Consiglio esprime inoltre pareri su questioni che abbiano un impatto importante sul territorio ed il costruito, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche e delle comunità locali.
I Ministri competenti definiscono con decreti nazionali, separati ma coordinati, le modalità di funzionamento e di richiesta d’intervento del Consiglio.
Ciascun Consiglio designa al suo interno tre rappresentanti (di cui almeno uno scelto fra gli esperti) al Comitato di coordinamento europeo dei Consigli per l’Architettura, l’Urbanistica e l’Ambiente. Il Comitato esprime pareri sulle norme che possono avere influenza sull’architettura.
Lo Stato e le Amministrazioni locali garantiscono i finanziamenti necessari per il funzionamento dei Consigli.

Art. 4 Ogni Stato membro deve creare all’occorrenza Consigli regionali o dipartimentali determinandone i criteri di composizione e di funzionamento.
Deve inoltre promuovere la creazione di luoghi di incontro e dibattito fra i cittadini, gli esperti e le amministrazioni sulle questioni della trasformazione della città e dell’insieme degli spazi destinati alla vita dei cittadini

TITOLO 3 IL RUOLO DEL COMMITTENTE

Art. 5 Nella presente direttiva, che riguarda l’architettura, si intende per “committente” qualsiasi persona fisica o giuridica che affida un mandato ad un architetto (nel senso espresso dall’Art. 11).

Art. 6 Chiunque desideri intraprendere lavori di costruzione di un edificio o di trasformazione del territorio che necessitino di un progetto deve far ricorso ad un architetto (nel senso espresso dall’Art. 11), con o senza il contributo di specialisti di altre discipline.
Gli stati membri possono stabilire la non obbligatorietà di ricorrere ad un architetto per lavori di sistemazione interna in edifici esistenti, esclusi gli edifici protetti per valore storico, artistico e ambientale

Art. 7 Le componenti edilizia e le loro varianti, industrializzate o no, che siano suscettibili di utilizzazioni ripetute, devono, prima di essere messe in produzione, essere verificate da un architetto (nel senso inteso dall’Art. 11), chiunque sia il committente che dovrà utilizzarle.

Art. 8 I rischi economici attribuibili all’architetto non possono oltrepassare i rischi derivanti direttamente dall’incarico che gli è stato affidato.
Il Committente è obbligato a disporre di un contratto di assicurazione per ogni operazione intrapresa.

Art. 9 Le amministrazioni pubbliche non possono affidare simultaneamente o successivamente lo stesso progetto ad architetti diversi senza un motivo valido, che sia stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Superiore (cfr.art.3).
Eventuali progetti di modifica o di ampliamento dell’opera, successivi alla sua costruzione, devono essere proposti con priorità all’autore del progetto iniziale

Art. 10 I Consigli Superiori (cfr.art.3) definiscono le regole di protezione dei diritti e degli interessi economici del cliente.

TITOLO 4 IL RUOLO DELL’ARCHITETTO

Art. 11 AAi sensi di questa direttiva, l’Architetto è la persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare la professione del fare architettura dalle direttive dell’Unione Europea e dalla legislazione di ciascuno degli Stati membri. La direttiva si riferisce alla definizione del ruolo e delle competenze dell’architetto come stabilita dal Comitato Consultivo della C.E.E..
L’opera di architettura è un’opera intellettuale, un prodotto dell’intelligenza a carattere creativo.
I Consigli Superiori (cfr.art.3), nel quadro dei principi di salvaguardia dei diritti d’autore, definiscono le norme di protezione delle opere di architettura.
L’Architetto (come definito al primo comma del presente articolo) firma il progetto e ne è responsabile; la sua prestazione deve essere assicurata in rapporto a possibili danni al cliente.
Ogni progetto deve essere firmato da tutti i professionisti qualificati che hanno contribuito alla sua elaborazione e che ne sono responsabili.

Art 12 L’architetto esercita a titolo personale come libero professionista o in associazione con altri o in qualità di funzionario o dipendente.
Egli definisce il progetto, dirige i lavori, definisce i documenti tecnico-amministrativi e svolge un ruolo di consulenza, di studio e di ricerca.
Presso il Comitato di coordinamento europeo dei Consigli per l’Architettura, l’Urbanistica e l’Ambiente confluiscono in un unico Albo i nominativi di tutti i soggetti abilitati nei singoli Stati membri a svolgere attività di architetto, quale che sia la forma con la quale detti Albi od elenchi siano tenuti nei singoli Stati. A tale Albo debbono anche iscriversi le persone giuridiche che possono svolgere un’attività di progettazione architettonica. (Cf. Art. 12)
Il codice deontologico, che impegna tutti gli iscritti all’Albo, sarà messo a punto dal Comitato di coordinamento europeo dei Consigli per l’Architettura, l’Urbanistica e l’Ambiente, nei termine più breve possibile.

Art. 13 Gli architetti possono costituire fra loro o con altri professionisti società di architettura che possono avere la forma di:
– Società civili professionali o interprofessionali, eventualmente cooperative
– Società anonime o a responsabilità limitata.

Quando una società di architettura ha la forma di società anonima o a responsabilità limitata deve rispettare le seguenti regole:
– le azioni della società debbono essere nominative
– la maggioranza del capitale sociale deve essere di proprietà degli architetti
– l’adesione di un nuovo socio è subordinata all’accettazione dell’assemblea generale che decide a maggioranza dei due terzi
– nessuno dei soci può possedere più del 50% del capitale sociale
– il presidente del Consiglio di Amministrazione, il direttore generale se è uno solo, o almeno la metà dei direttori generali, dei membri del Comitato direttivo come pure dei membri del Consiglio di Amministrazione, devono essere architetti..

Art. 14 Al fine di promuovere e proteggere la qualità della propria prestazione e del prodotto, l’architetto ha diritto ad una rimunerazione equa, in considerazione del fatto che si tratta di una prestazione intellettuale (e non di un servizio).
Il Comitato di coordinamento europeo dei CAUE – Consigli di Architettura e Urbanistica Europei – fisserà valori indicativi.
Gli importi minimi dei compensi e rimborsi spese di competenza dell’architetto sono definiti e stabiliti a seconda della categoria del lavoro indipendentemente dalla natura del committente.
L’ammontare degli onorari deve tener conto del costo dell’assicurazione obbligatoria. Gli Stati membri devono garantire una struttura assicurativa tale che l’ammontare dei premi sia limitata ad una ragionevole percentuale degli onorari.
Le clausole dei contratti che prevedono che il pagamento degli onorari sia condizionato da decisioni o avvenimenti indipendenti dai poteri o dalla volontà del cliente e del professionista non sono valide.
I termini di tempo accordati all’architetto per le diverse fasi di studio del progetto debbono essere ragionevoli (complessivamente, nell’ordine della metà del tempo di esecuzione) e proporzionati alla complessità dell’opera.
Le eventuali modifiche del programma durante il corso degli studi di progetto comportano una modificazione del contratto e degli onorari complementari

Art. 15 L’architetto può essere incaricato dell’onere di certificare la regolarità del proprio progetto o di alcune parti di esso quando l’organo di controllo abbia definito il quadro regolamentare di riferimento.

TITOLO 5 L’INCARICO DI PROGETTAZIONEE

Art. 16 Gli Stati membri favoriscono o, in certe situazioni, rendono obbligatoria la procedura del concorso fra architetti per l’attribuzione degli incarichi pubblici.
I diversi tipi di concorso e le loro modalità di organizzazione sono soggette all’approvazione del Consiglio Superiore dell’Architettura, Urbanistica e Ambiente (cfr.art.3).
I concorsi sono aperti di diritto a tutti gli architetti iscritti all’Ordine indipendentemente dal loro fatturato.
I concorsi basati anche parzialmente sul ribasso degli onorari o dei rimborsi professionali sono vietati. Sono altresì vietati i concorsi basati, anche parzialmente, sulla riduzione dei tempi di consegna del progetto.

Art. 17 Le modalità di organizzazione dei concorsi negli Stati membri sono fondati sui seguenti principi:
– menzione di tutte le disposizioni organizzative nel bando di concorso (rimborsi spese ai partecipanti, modalità di formazione delle commissioni, criteri di valutazione e composizione della giuria),
– trasparenza delle modalità di selezione dei partecipanti e di scelta del vincitore,
– giustificazione delle scelte a mezzo di resoconti dettagliati che prendano in
considerazione tutti i progetti,
– mostra pubblica dei progetti.
In caso di abbandono di un’operazione dopo un concorso, i partecipanti e il vincitore devono essere opportunamente indennizzati.
Deve esistere una procedura di appello per i partecipanti al concorso o per i cittadini interessati.
L’organizzazione di un concorso può essere affidata ad esperti o ad organismi culturali.

Art. 18 Gli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche sono affidati con le seguenti modalità:
– per incarichi con onorari complessivi di importo superiore ai 200.000 €, il concorso di progettazione è obbligatorio
-. per incarichi con onorari complessivi di importo compreso tra 20.000 e 200.0000 € ogni stato membro stabilirà procedure semplificate che garantiscano nell’ambito nazionale la pubblicità e la libera concorrenza fra i professionisti, ferma restando la inderogabilità degli onorari minimi
-. per incarichi di importo inferiore a 20.000 € ogni stato membro stabilirà modi di affidamento basati su criterio fiduciario e che non richiedano necessariamente il ricorso a pubblicità ed a gara di selezione.

TITOLO 6 IL PROGRAMMA E IL PROGETTO

Art. 19 L’attività di progetto mira a definire i caratteri dell’intervento al fine di garantire la migliore esecuzione della volontà del committente secondo l’interpretazione dell’architetto.
Il Committente, con l’apporto di esperti di differenti discipline elabora un documento scritto che definisce gli obiettivi dell’intervento e i bisogni che questo deve soddisfare insieme ai vincoli ed alle esigenze di qualità sociale, urbanistica, architettonica, funzionale, tecnica ed economica, d’inserimento nel paesaggio e di protezione dell’ambiente, relative alla realizzazione ed all’uso dell’opera.

Art. 20 Gli organi consiliari incaricati di esaminare il progetto devono esprimersi sulle qualità strutturali, funzionali e figurative dell’opera e sulla sua relazione con l’ambiente che la circonda; ciò sulla base di un esame da parte delle commissioni tecniche che verificano la corrispondenza del progetto ai regolamenti.
A tal fine i progetti debbono essere accompagnati da raffigurazioni prospettiche, fotomontaggi o altro che indichino chiaramente l’inserimento nel contesto e il loro rapporto con gli elementi circostanti alle differenti scale di lettura.
I risultati di tale procedimento debbono essere facilmente accessibili al pubblico.

conclusion Il presente progetto di Direttiva vuole costituirsi come germe di una riflessione che deve svilupparsi grazie alla partecipazione di tutti i membri dell’O.I.A. e in ogni altro luogo di dibattito.
Viene quindi trasmesso agli organismi interessati, con l’obiettivo che il processo possa concretamente avviarsi … …